Attivazione percorsi di secondo livello: riferimenti normativi

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.
Sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

  • primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica
  • secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica
  •  terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

Dotazioni organiche:

  • numero minimo studenti per l’attivazione del primo e secondo periodo didattico

Il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico può essere costituito con almeno 10 studenti.

La circolare n. 36 del 10 aprile 2014: “Istruzioni per l’attivazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione Degli Adulti e per la determinazione delle dotazioni organiche”, per i percorsi di secondo livello riporta quanto segue:

[B.4] “Come previsto dalla Circolare n. 34 del 1 aprile 2014, il primo e il secondo periodo didattico possono essere attivati con almeno 25 studenti; il terzo periodo didattico che si identifica con la classe terminale, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del percorso di studi, può essere costituito con un numero pari ai secondi periodi didattici purché comprendano almeno 10 studenti”

  • possibilità di derogare dal numero minimo

E’ possibile derogare dal numero minimo dei 25 studenti, come riporta, più avanti, la medesima circolare:

[B.4] “Al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di cui al citato art. 1, comma 1, lettera b), in particolare, l’avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero di 25 alunni, purché si adottino assetti didattico – organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane”

La circolare n. 11729 del 29 aprile 2016: “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale” indica che i percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico e richiama la possibilità di deroga al numero minimo dei 25 studenti.

  • primo periodo didattico non attivo in organico

La circolare n. 7647 del 3 maggio 2018: “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2018/2019” riporta quanto segue:

Fermo restando che in presenza di richieste numericamente sufficienti, i percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, nel caso di adulti che richiedono l’iscrizione ad un primo periodo didattico di secondo livello – che non risulta però attivo in organico – le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove sono incardinati i suddetti percorsi di secondo livello, possono comunque consentire a tali adulti di frequentare le attività di ampliamento dell’offerta formativa predisposte presso le istituzioni medesime, attivando nell’ambito delle misure di sistema di cui all’art. 3, comma 4 del DPR 263/12, specifici interventi utili al proseguimento degli studi nel relativo secondo periodo didattico. Sarà cura degli UU.SS.RR., nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, monitorare i suddetti interventi e darne comunicazione alla Scrivente. Si fa presente che, come già precisato per l’a.s. 2017/2018 con la nota prot. n. 16417 del 6 dicembre 2017, la medesima possibilità è da intendersi estesa anche agli adulti che hanno richiesto l’iscrizione ad un secondo periodo didattico dei percorsi di secondo livello non attivo in organico.

La circolare n. 22381 del 31 ottobre 2019: “Valutazione e certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti. Disposizioni a carattere transitorio a.s. 2019/2020” richiama la possibilità di riconoscere come crediti relativi alle attività ed insegnamenti di area generale, la certificazione conseguita ad esito del secondo periodo didattico del primo livello.

Tale certificazione permette, quindi all’adulto di iscriversi o ai percorsi di secondo livello, secondo periodo didattico, previa la frequenza con esito positivo di un modulo integrativo, relativo alle attività e insegnamenti dell’area di indirizzo scelto.