Obbligo d’istruzione e diritto e dovere all’istruzione e formazione

Il diritto – dovere all’istruzione e formazione è definito dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, più nota come Legge Moratti (art. 2, comma, 1 lett. c): “è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età” e dai successivi Decreti legislativi: Decreto n. 76 del 15 aprile 2005 e Decreto n. 226 del 17 ottobre 2005).

  • Decreto 76/2005: “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”
  • Decreto 226/2005: “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Obbligo di istruzione. In Italia l’istruzione è obbligatoria per dieci anni (tra i 6 e i 10 anni). L’adempimento di tale obbligo è finalizzato “al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età“. Si assolve frequentando le scuole del sistema pubblico – scuola primaria, scuola secondaria di I grado e primo biennio di scuola secondaria di II grado – o anche frequentando i percorsi di istruzione e formazione professionale. L’istruzione obbligatoria è gratuita.

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è disciplinato dalle seguenti leggi:

  • Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 622: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”
  • Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007, art. 1: “L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296″
  • Circolare Ministeriale n. 101 del 30 dicembre 2010, che, all’art. 1 dispone che “nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”.

In sintesi: dopo i 14 anni, il giovane che ha conseguito il diploma di licenza media ha due opzioni:

  • frequentare una scuola statale secondaria o paritaria (almeno per il biennio)
  • recarsi presso le strutture della Regione per la formazione professionale.

I ragazzi che hanno compiuto il quindicesimo anno di età possono assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del Decreto Legge n. 167 del 14 settembre 2011.Le modalità sono definite da istruzioni date dal MIUR di concerto con il MLPS.

L’obbligo formativo è il diritto e il dovere da parte del giovane di frequentare attività formative fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, come previsto dalla Legge n. 144 del 17 maggio 1999, art. 68.
Una volta assolto l’obbligo di istruzione (fino ai 16 anni), il giovane ha le seguenti opzioni:

  • frequentare una scuola superiore (statale o paritaria) o un corso triennale di istruzione e formazione professionale fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
  • inserirsi nel lavoro,  con un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale nell’esercizio dell’apprendistato
  • frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (secondo quanto previsto dal DM 25 ottobre 2007)

L’obbligo si intende assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.

Vai al PROSPETTO con le indicazioni delle possibilità formative e di istruzione