Accordo di Integrazione – Indicazioni operative

Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il DPR 179/2011 ovvero il regolamento che disciplina l’accordo di integrazione. Da tale data, pertanto, il nuovo strumento è diventato operativo. Si tratta di “un percorso d’integrazione obbligatorio” introdotto per via legislativa, che induce lo straniero che desideri vivere ed integrarsi in Italia ad adempiere ad alcuni obblighi per non incorrere, nei casi più gravi, nella sanzione dell’espulsione.

L’Accordo viene verificato alla scadenza dei due anni. Un mese prima della scadenza dell’accordo, lo Sportello Unico avvia la procedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero. Entro 15 giorni dalla comunicazione il cittadino straniero deve presentare la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell’Italiano almeno al livello A2.

In mancanza della documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, il cittadino straniero potrà richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione di sostenere un test che accerti tale conoscenza.

A seguito della sua entrata in vigore vengono fornite alcune indicazioni operative per le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione dell’Accordo:

  1. Schema di Protocollo di intesa tra UUSSRR e Prefetture e Prospetto dei costi relativi alle sessioni di formazione civica e di informazione
  2. Indicazioni operative per la verifica dell’Accordo
  3. Elenco titoli e certificazioni per l’esonero dell’accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana