Accordo di integrazione – DPR 179/2011

Il 10 marzo 2012 entra in vigore il “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato” con DPR n. 179 del 14 settembre 2011. Da questo momento gli stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno devono sottoscrivere tale accordo presso le Prefetture o le Questure.

Come funziona:

L’accordo funziona con un sistema di attribuzione di crediti (di cui 16 sono assegnati all’atto della sottoscrizione). Viene sottoscritto  presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri motivi.

Scopo dell’accordo:

Si tratta di “un percorso d’integrazione obbligatorio” introdotto per via legislativa. Scopo fondamentale dell’accordo di integrazione è il raggiungimento nell’arco di un biennio di un livello di integrazione corrispondente a non meno di 30 crediti, assegnati in base alla partecipazione attiva dello straniero a determinate attività formative.

Con l’Accordo lo straniero si impegna a:

  1. acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;
  2. acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
  3. garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
  4. assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.

A chi è rivolto:

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Non devono sottoscrivere l’accordo:

  • i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.
  • i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale
  • le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del Testo unico

La sottoscrizione dell’Accordo non è, inoltre in sostanza necessaria per i titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

  • permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo
  • permesso di soggiorno per motivi familiari
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea
  • altro permesso di soggiorno, quando il titolare abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Crediti

Con la firma dell’accordo, vengono assegnati allo straniero 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture. La mancata partecipazione alla sessione di formazione dà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.

Verifica

L’accordo prevede poi che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo, svolgimento di determinate attività.

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